Che cosa sono i confidi bancari? |
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| Scritto da Riccardo | |||||||
| Giovedì 02 Dicembre 2010 10:41 | |||||||
Scopriamo insieme questo strumento di credito, utilissimo alle imprese, che ha iniziato a diffondersi in Abruzzo...
In precedenza, nel corso della discussione attinente al ruolo esercitato da Caripe per lo sviluppo del credito territoriale, il Direttore Oreste Invernizzi, ha tirato fuori immediatamente l’impegno della Banca per la diffusione dei “confidi”, che si possono considerare certamente uno strumento rilevante di credito….. I confidi si possono rivelare un mezzo prezioso di accesso al credito per tantissime piccole - medie imprese, ragion per cui uno spazio informativo chiaro, e sintetico, si presenta come utile ed importante. Una Premessa: le informazioni di base… - modalità di adesione; - confidi e Basilea II; - quadro normativo; - regole, definizioni, spazi e ruolo nel mercato creditizio;
Una premessa: le informazioni di base A questo punto, un approfondimento, allo scopo di offrire logicamente ai lettori ed ai nostri abbonati una spiegazione ed interpretazione quanto più possibile lineare dei cosiddetti “confidi”, è opportuno. - confidi di primo grado: definiti così perché inglobano PMI (Piccole – Medie imprese), esercitando un’eventuale copertura finanziaria, qualora necessaria, in riferimento alle Banche, dell’attività delle imprese;
Fonte dei dati Camera di Commercio di Chieti Modalità di adesione ai Confidi Le modalità di adesione ad uno specifico confidi sono regolamentate nello Statuto dell’organismo. Pur essendo regole che variano da organismo ad organismo, è possibile tracciare comunque alcune indicazioni generali. La domanda di associazione può essere presentata da imprese che rientrano nella categoria delle PMI (piccole - medie imprese), secondo la definizione UE, e cioè imprese che: - hanno meno di 250 occupati; - hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro; Ai confidi possono partecipare imprese di dimensioni maggiori, ma solo ai fini degli interventi agevolati della BEI e purché non rappresentino più di 1/6 della totalità delle aziende associate (comma 9 dell’art. 13 del D.L. 269/2003 ). Secondo la legge possono partecipare ai confidi le aziende appartenenti a tutti i settori economici, ma di fatto i singoli confidi generalmente intendono essere portatori di interessi di specifici settori, per cui il loro Statuto limita l’iscrizione alle aziende appartenenti ad uno o a più settori di riferimento (es: Artigianato, Commercio, Agricoltura, ecc). Inoltre i confidi hanno un ambito territoriale locale, per cui l’iscrizione è riservata ad aziende operanti nel territorio di riferimento (es: provincia o regione). Generalmente possono essere previsti per i soci i seguenti obblighi: - versamento di una quota di capitale sociale; - versamento di una quota per la costituzione del Fondo utilizzato dal confidi nelle operazioni di garanzia; - rilascio di fideiussione a copertura della garanzia collettiva prestata a favore dei singoli soci; - versamento di un contributo annuale;
Confidi e Basilea II I confidi attualmente rivestono un ruolo di grande rilevanza dovuto soprattutto al nuovo sistema di regole introdotto dall’accordo di Basilea 2 che impone alle banche di vincolare a patrimonio di vigilanza quote di capitale proporzionali al rischio di credito, che è calcolato a partire dalla classificazione dei clienti in base ai livelli di rischiosità. Gli effetti diretti sui confidi possono essere così sintetizzati: -una maggior domanda di garanzie confidi da parte delle imprese, al fine di accedere al credito bancario a migliori condizioni;
Quadro normativo
Il quadro normativo per i confidi è contenuto nell'art. 13 del dl 269/03 che oltre alla definizione di garanzia collettiva dei fidi, regolamenta anche l'organizzazione dei confidi da un punto di vista societario e ne definisce il regime fiscale. -società in accomandita per azioni; -società a responsabilità limitata; -società cooperativa (con oggetto sociale attività finanziarie). L’art 13 stabilisce che «l'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'art. 28 del Testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia collettiva dei fidi". La Banca di garanzia dovrà, contrariamente a ciò che -prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine di esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
I Confidi: definizioni possibili, spazi e ruolo nel mercato creditizio Cosa sono i consorzi garanzia fidi? Le risposte che si possono dare, dal profilo della teoria economica, sono sostanzialmente due. Un confidi può essere visto, con un approccio che si può definire superato e, da un certo punto di vista, minimalista, come un gruppo d'acquisto; gruppo d'acquisto in cui un certo numero di soggetti, il più possibile, si riunisce per acquisire maggior forza contrattuale nei confronti di una controparte che fornisce un determinato servizio: il credito. Certo l'acquisizione del credito si contraddistingue per avere delle caratteristiche differenziate in funzione del tipo di cliente che si rivolge per l'acquisto del servizio; quindi concepire il confidi come gruppo d'acquisto avrebbe un senso logico solo se tutti i soggetti che si rivolgono a questo organismo presentassero delle qualità omogenee e quindi si potesse andare dalla controparte contrattuale presupponendo che essa, conoscendo queste caratteristiche omogenee, possa ragionare non tanto andando a discriminare i singoli clienti, quanto a valutare l'opportunità commerciale di avere di fronte una massa di soggetti anzichè singoli individui. L'approccio opposto, che si fonda sulla teoria dell'intermediazione finanziaria, ossia sulla logica che ci porta a dire perchè esistono banche ed assicurazioni, vede nei confidi una funzione diversa e più delicata: i consorzi avrebbero uno spazio proprio, così come le banche hanno uno spazio solo per il fatto che nel mercato esistono situazioni particolari definite di asimmetria informativa, cioè di differenza nelle informazioni disponibili fra chi acquista e chi vende il servizio. Quindi, in linea di principio, la presenza dell'asimmetria informativa giustifica l'esistenza degli intermediari finanziari e delle banche in particolare. Ma se ci si fermasse a tale tipo di analisi, la presenza delle banche parrebbe sufficiente dal punto di vista del processo di intermediazione, salvo che per situazioni molto particolari (emblematico il caso delle assicurazioni). Però, partendo da questa ipotesi, si tratta di andare a vedere se vi siano le condizioni economiche perchè vi sia convenienza da parte di un intermediario finanziario generale, cioè non specializzato su particolari nicchie di clientela, a porsi nelle condizioni di andare a superare le condizioni di asimmetria informativa. Cioè bisogna chiedersi se una banca abbia interesse a fare un'assunzione di costi per generare dei ricavi, qualora i ricavi sperati possano presentarsi inferiori ai costi che comunque sarebbero sostenuti. In altri termini, nei casi in cui le operazioni riguardino imprese molto contenute, è possibile che le banche non abbiano convenienza a svolgere quella che è la loro tipica funzione di assunzione delle informazioni e valutazione del merito creditizio. In tal caso le banche possono ragionare sostanzialmente in tre modi: 1. non dare credito, perchè non è economicamente conveniente fare la valutazione; 2. concedere credito senza effettuare la valutazione del merito creditizio, però ciò comporta problemi d'altro tipo; 3. concedere credito solo attraverso l'assunzione di entità sostitutive della valutazione del merito creditizio; cioè si richiedono garanzie: in pratica alle imprese di dimensioni contenute che sono capaci di fornire informazioni limitate non vengono più richieste tali informazioni, evitando in tal modo i costi inerenti la valutazione e la raccolta delle stesse, bensì si richiedono garanzie. E' evidente che questo tipo di approccio è una soluzione di ripiego che ha lo scopo di permettere di effettuare delle operazioni che altrimenti non sarebbero attuabili. Se si segue questa linea di ragionamento, allora all'interno del processo di intermediazione finanziaria si apre uno spazio aggredibile dai confidi: si tratta di verificare se ci sono le condizioni per coprire questa particolare nicchia di clientela, cioè di andare ad assumere informazioni, trattandole in un modo un po' diverso da come fa generalmente la banca e interfacciarsi poi all'ente creditizio trasferendogli queste informazioni. La banca attraverso l'interfaccia confidi può dare una valutazione del merito creditizio senza necessariamente operare al buio, perchè può traslare la valutazione dal cliente al confidi stesso. Questo ovviamente si può fare in due modi: o attraverso una limitata capacità di credito riservata al confidi (ipotesi difficile da pensare in teoria, ma forse più spesso effettivamente realizzata a livello operativo); oppure ciò può avvenire perchè i confidi sono tecnicamente preparati, e quindi, a fronte di dotazioni patrimoniali limitate, hanno una capacità di interagire con i loro soci e di riuscire a fare una preselezione delle proposte di affidamento, portando alle banche solo soci che siano, dal punto di vista dell'accesso al credito, meritevoli.
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| Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 22 Maggio 2013 17:03 ) |
